Gli zuccheri svolgono un ruolo da protagonisti in enologia, in quanto rappresentano il principale nutrimento per i lieviti che, attraverso la fermentazione, producono alcol e anidride carbonica, realizzando così di fatto la trasformazione dei mosti in vini. Per la regolamentazione europea gli zuccheri ammessi per le pratiche enologiche non si limitano a quelli naturalmente contenuti nel mosto, ma comprendono anche il saccarosio ottenuto da canna o da barbabietola.
Questo zucchero “alieno” può essere impiegato per l’arricchimento dei vini, salvo in Italia e in altri Paesi mediterranei, e in spumantizzazione, senza distinzioni geografiche.
Quando è stato emanato, il Reg. (UE) 1169/2011 («regolamento FIC» che disciplina le informazioni sugli alimenti trasferite mediante l’etichettatura ai consumatori imponendo il rispetto dei principi della correttezza, della trasparenza e della leggibilità) riconosceva alle bevande alcoliche l’esenzione dall’obbligo di riportare in etichetta la lista ingredienti e la tabella nutrizionale.
L’adempimento per i prodotti vitivinicoli è stato recentemente finalizzato attraverso l’adozione del Regolamento (UE) 2021/2117, che ha portato modifiche all’articolo 119 (indicazioni obbligatorie) del Reg. (UE) 1308/2013, attraverso l’Articolo 1, punto 32, lettera a), parte ii) introducendo, per i vini prodotti dall’8 dicembre 2023, l’obbligo di etichettatura relativamente alle dichiarazioni nutrizionali, all’elenco degli ingredienti e al termine minimo di conservazione (solo per i prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione con un tenore alcolico inferiore al 10%). È stata inoltre concessa una deroga che consente di fornire la dichiarazione nutrizionale e l’elenco ingredienti per via elettronica (codice QR o simile), salvo il valore energetico e le sostanze che possono portare allergie o intolleranze, che devono invece compartire obbligatoriamente sull’imballaggio.
Con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2023/1606 sono state definite le effettive disposizioni in materia di indicazione degli ingredienti nei prodotti vitivinicoli. In particolare, per quanto riguarda gli zuccheri dispone quando segue:
• Il mosto d’uve concentrato, il mosto d’uve concentrato rettificato e il saccarosio usati in arricchimento e/o dolcificazione devono essere riportati nell’elenco ingredienti.
• I termini «mosto di uve concentrato» e «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere sostituiti ciascuno dall’indicazione «mosto di uve concentrato» oppure possono essere raggruppati e figurare nell’elenco degli ingredienti soltanto come «mosto di uve concentrato».
• Il saccarosio deve essere indicato separatamente. Tutti i tipi di saccarosio possono essere designati con la denominazione «zucchero», sebbene tale denominazione non sia obbligatoria
• Lo sciroppo zuccherino e lo sciroppo di dosaggio aggiunti ai prodotti vitivinicoli possono essere riportati nell’elenco ingredienti con le indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.
• La lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, in quanto elementi obbligatori, diventano inoltre parte integrante della descrizione del prodotto nei documenti di accompagnamento, sia per i vini sfusi che per i vini imbottigliati.
In questo nuovo quadro normativo, l’impiego del Mosto Cristallino di Naturalia (MCRS) per le fasi di arricchimento, dolcificazione e spumantizzazione offre quindi l’opportunità ai produttori di indicare in etichetta l’ingrediente “mosto di uve concentrato”, dichiarando al consumatore la presenza di solo mosto e quindi l’assenza di zucchero saccarosio, esogeno alla filiera vitivinicola.
L’utilizzo del Mosto Cristallino (MCRS) permette così al consumatore una scelta d’acquisto consapevole verso vini di qualità superiore 100% da uva.